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TITOLO VII
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
 
CAPO I 
DELLA FALSITA` IN MONETEIN CARTE DI PUBBLICO CREDITO 
E IN VALORI DI BOLLO
 
453 Falsificazione di monetespendita e introduzione nello Statoprevio concertodi monete falsificate
E` punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 1 milione a 6 milioni:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniereaventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuinecol dare ad esse l`apparenza di un valore superiore;
3) chiunquenon essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazionema di concerto con chi l`ha eseguita ovvero con un intermediariointroduce nel territorio dello Stato (c.p.42) o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
4) chiunqueal fine di metterle in circolazioneacquista o comunque riceveda chi le ha falsificateovvero da un intermediariomonete contraffatte o alterate (c.p.456458459463).
 
454 Alterazione di monete
Chiunque altera monete della qualità indicata nell`articolo precedentescemandone in qualsiasi modo il valoreovverorispetto alle monete in tal modo alteratecommette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articoloè punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.458463).
 
455 Spendita e introduzione nello Statosenza concertodi monete falsificate
Chiunquefuori dei casi preveduti dai due articoli precedentiintroduce nel territorio dello Statoacquista o detiene monete contraffatte o alterateal fine di metterle in circolazioneovvero le spende o le mette altrimenti in circolazionesoggiace alle pene stabilite nei detti articoliridotte da un terzo alla metà (c.p.456458459463).
 
456 Circostanze aggravanti
Le pene stabilite negli artt. 453 e 455 sono aumentate (c.p.64) se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Statoo ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
 
457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spendeo mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterateda lui ricevute in buona fedeè punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 2 milioni (c.p.458459463).
 
458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
Agli effetti della legge penalesono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per carte di pubblico credito si intendono oltre quelle che hanno corso legale come monetale carte e cedole al portatore emesse dai Governie tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
 
459 Falsificazione di valori di bollointroduzione nello Statoacquisto
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Le disposizioni degli artt. 453455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all`acquistodetenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penalesi intendono per valori di bollo la carta bollatale marche da bolloi francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (c.p.463).
 
460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito (c.p.458 n.2) o dei valori di bollo (c.p.459 n.2)ovvero acquistadetiene o aliena tale carta contraffattaè punitose il fatto non costituisce un più grave reatocon la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 600.000 a 2 milioni (c.p.463).
 
461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati 
alla falsificazione di monetedi valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbricaacquista detiene o aliena Migrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete (c.p.458)di valori di bollo (c.p.459 n.2) 0 di carta filigranata è punitose il fatto non costituisce un più grave reatocon la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 1 milione (c.p.463).
 
462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate (431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasportoovveronon essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazioneacquista o detiene al fine di metterli in circolazioneo mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alteratiè punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 20.000 a 400.000 (c.p.463465466).
 
463 Casi di non punibilità
Non è punibile chiavendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedentiriesceprima che l`Autorità ne abbia notiziaa impedire la contraffazionel`alterazionela fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Chiunquenon essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazionefa uso di valori di bollo (c.p.459n.2) contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 1 milione.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fedesi applica la pena stabilita nell`art. 457ridotta di un terzo.
 
465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Chiunquenon essendo concorso nella contraffazione o nell`alterazionefa uso di biglietti di strade ferrate (431n.3) o di altre pubbliche imprese di trasportocontraffatti o alteratiè punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. 
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fedesi applica soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a  600.000.
 
466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modi scomparireda valori di bollo (459 n.2) o da biglietti di strade ferrate (c.p.431 n.3) o di altre pubbliche imprese di trasportoi segni appostivi per indicare l`uso già fattoneè punitoqualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia usocon la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. 
Alla stessa sanzione soggiace chisenza essere concorso nell'alterazionefa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona in buona fedesi applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
 
CAPO II 
DELLA FALSITA` IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE
CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO
 
467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
Chiunque contraffà il Sigillo dello Statodestinato a essere apposto sugli atti del Governoovveronon essendo concorso nella contraffazionefa uso di tale Sigillo da altri contraffattoè punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200.000 a 4 milioni (c.p.469470).
 
468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione 
o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
Chiunque contraffà il Sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficioovveronon essendo concorso nella contraffazionefa uso di tale Sigillo contraffattoè punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 200.000 a 2 milioni (c.p.469470).
La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazioneovverosenza essere concorso nella contraffazionefa uso di tali strumenti.
 
469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
Chiunquecon mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazioneovveronon essendo concorso nella contraffazionefa uso della cosa che reca l`impronta contraffattasoggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoliridotte di un terzo.
 
470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
Chiunquefuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedentipone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazionesoggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
 
471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Chiunqueessendosi procurati i veri Sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazionene fa uso a danno altruio a profitto di sé o di altriè punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 600.000.
 
472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
Chiunque fa usoa danno altruidi misure o di pesi con l`impronta legale contraffatta o alteratao comunque alteratiè punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.
La stessa pena si applica a chi nell`esercizio di una attività commercialeovvero in uno spaccio aperto al pubblicodetiene misure o pesi con l`impronta legale contraffatta o alterataovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penalenella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (c.p.692).
 
473 Contraffazionealterazione o uso di segni distintivi di opere dell`ingegno o di prodotti industriali
Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivinazionali o esteridelle opere dell`ingegno o dei prodotti industrialiovverosenza essere concorso nella contraffazione o alterazionefa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4 milioni.
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevettidisegni o modelli industrialinazionali o esteri ovverosenza essere concorso nella contraffazione o alterazionefa uso di tali brevettidisegni o modelli contraffatti o alterati. 
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (c.p.474475514517).
 
474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Chiunquefuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall`articolo precedenteintroduce nel territorio dello Stato (42) per farne commerciodetiene per vendereo pone in venditao mette altrimenti in circolazione opere dell`ingegno o prodotti industrialicon marchi o segni distintivinazionali o estericontraffatti o alteratiè punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4 milioni (c.p.475514517).
Si applica la disposizione dell`ultimo capoverso dell`articolo precedente.
 
475 Pena accessoria
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza (36).
 
CAPO III 
DELLA FALSITA` IN ATTI
 
476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale (c.p.357)chenell`esercizio delle sue funzioniformain tutto o in parteun atto falso o altera un atto veroè punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un attoche faccia fede fino a querela di falsola reclusione è da tre a dieci anni (c.p.482490492493).
 
477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale (c.p.357) chenell`esercizio delle sue funzionicontraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrativeovveromediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validitàè punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.482492493).
 
478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Il pubblico ufficiale (c.p.357)che nell`esercizio delle sue funzionisupponendo esistente un atto pubblico o privatone simula una copia e la rilascia in forma legaleovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato (c.p.492) diversa dall`originaleè punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un attoche faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di attipubblici o privatila pena è della reclusione da uno a tre anni (c.p.482493).
 
479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficialechericevendo o formando un atto nell`esercizio delle sue funzioniattesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenzao attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non reseovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevuteo comunque attesta falsamente fatti dei quali l`atto è destinato a provare la veritàsoggiace alle pene stabilite nell`art. 476 (c.p.493).
 
480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale chenell`esercizio delle sue funzioniattesta falsamentein certificati o autorizzazioni amministrativefatti dei quali l`atto è destinato a provare la veritàè punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
 
481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunquenell`esercizio di una professione sanitaria o forenseo di un altro servizio di pubblica necessità (c.p.359)attesta falsamentein un certificato fatti dei quali l`atto è destinato a provare la veritàè punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 100.000 a 1 milione (374 bis).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
 
482 Falsità materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 476477 e 478 è commesso da un privatoovvero da un pubblico ufficiale (c.p.357) fuori dell`esercizio delle sue funzioni si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoliridotte di un terzo (c.p.490491).
 
483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficialein un atto pubblico (2699 c.c.)fatti dei quali l`atto è destinato a provare la veritàè punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civilela reclusione non può essere inferiore a tre mesi (c.p.495).
 
484 Falsità in registri e in notificazioni
Chiunqueessendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all`ispezione dell`Autorità di pubblica sicurezzao a fare notificazioni all`Autorità stessa circa le proprie operazioni industrialicommerciali o professionaliscrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000.
 
485 Falsità in scrittura privata
Chiunqueal fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un dannoformain tutto o in parteuna scrittura privata falsao altera una scrittura privata veraè punitoqualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia usocon la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura veradopo che questa fu definitivamente formata (c.p. 489-492493 bis).
 
486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
Chiunqueal fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un dannoabusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488)del quale abbia il possesso per un titolo che importi l`obbligo o la facoltà di riempirlovi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridicidiverso da quello a cui era obbligato o autorizzatoè punitose del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia usocon la reclusione da sei mesi a tre anni (c.p.491493 bis).
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
Il pubblico ufficiale (c.p.357)cheabusando di un foglio firmato in bianco (c.p.488)del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l`obbligo o la facoltà di riempirlovi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico (2699 c.c.) diverso da quello a cui era obbligato o autorizzatosoggiace alle pene rispettivamente stabilite negli artt. 479 e 480 (c.p.491493).
 
488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedentisi applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private (c.p.491492493 bis).
 
489 Uso di atto falso
Chiunquesenza essere concorso nella falsitàfa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedentiridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture privatechi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (c.p. 476485491492493493-bis).
 
490 Soppressionedistruzione e occultamento di atti veri
Chiunquein tutto o in partedistruggesopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476477482 e 485secondo le distinzioni in essi contenute (c.p.491493 bis).
Si applica la disposizione del capoverso dell`articolo precedente.
 
491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo (c.p.602 c.c.) ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatorein luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell`art. 485si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell`art. 476 e nell`art. 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddettichi ne fa uso senza essere concorso nella falsitàsoggiace ana pena stabilita nell`art. 489 per l`uso di atto pubblico falso (c.p.492).
 
491 bis Documenti informatici 
Se alcuna delle falsità previste dal presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privatosi applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
 
492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
Agli effetti delle disposizioni precedentinella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essiquando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. 
493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Statoo di un altro ente pubblicoincaricati di un pubblico servizio (c.p.358)relativamente agli atti che essi redigono nell`esercizio delle loro attribuzioni.
 
493 bis Casi di perseguibilità a querela 
I delitti previsti dagli artt. 485 e 486 e quelli previsti dagli artt. 488489 e 490quando concernono una scrittura privatasono punibili a querela (c.p.120-126) della persona offesa.
Si procede d`ufficiose i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (c.c.602 .).
CAPO IV 
DELLA FALSITA` PERSONALE
494 Sostituzione di persona
Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un dannoinduce taluno in erroresostituendo illegittimamente la propria all`altrui personao attribuendo a sé o ad altri un falso nomeo un falso statoovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblicacon la reclusione fino a un anno (c.p.496).
 
495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità 
o su qualità personali proprie o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale (c.p.357)in un atto pubblicol`identità o lo stato o altre qualità della propria o dell`altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile (c.p.483567);
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identitàsul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all`Autorità giudiziariaovvero seper effetto della falsa dichiarazionenel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome.
La pena è diminuita (c.p.65) se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenereper sé o per altriil rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nomeo con altre indicazioni mendaci (c.p.496).
 
496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Chiunquefuori dei casi indicati negli articoli precedentiinterrogato sulla identitàsullo stato o su altre qualità della propria o dell`altura personafa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale (c.p.357)o a persona incaricata di un pubblico servizio (c.p.358) nell`esercizio delle funzioni o del servizioè punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 1 milione.
497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale (c.p.p.685-690) o un altro certificato penale (c.p.p.335 n.3) relativo ad altra personaovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandatoè punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 1 milione.
 
498 Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblicoo di un Corpo politicoamministrativo o giudiziarioovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Statoovvero indossa abusivamente in pubblico l`abito ecclesiasticoè punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademicititolidecorazioni o altre pubbliche insegne onorificheovvero qualità inerenti ad alcuno degli ufficiimpieghi o professioniindicati nella disposizione precedente.
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981n. 689



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